Pubblicazioni

Ambiente

La legge vieta e punisce severamente l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti,nonché lo smaltimento illecito degli stessi, compresa l’eliminazione mediante combustione non autorizzata di qualunque tipo di rifiuto.

È vietato bruciare rifiuti, soprattutto la plastica, negli impianti di casa e all’aperto perché produce inquinanti altamente tossici come le Diossine e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici.

La diossina è classificata nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni per l’uomo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ed è molto dannosa soprattutto per i bambini, è causa di alterazioni del sistema immunitario e di danni allo sviluppo fetale, è irritante per gli occhi, la cute, i polmoni e può determinare effetti negativi, anche in tempi ritardati rispetto all’esposizione, sul sistema cardiovascolare, sul tratto gastrointestinale, sul fegato, sul sistema nervoso e sul sistema endocrino.

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici si liberano nell’ambiente durante la combustione di legname, grassi e altri prodotti organici, compresi i rifiuti urbani.

PERCIÒ, È SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI E BRUCIARE PLASTICA E ALTRI RIFIUTI NELLE CASE, NEI CAMINETTI, NELLE STUFE, NEI CORTILI E NELLE CAMPAGNE PERCHÉ I FUMI PROVOCANO, ANCHE A DISTANZA, GRAVI MALATTIE E DANNI ALLA SALUTE DELLE PERSONE, SOPRATTUTTO DEI BAMBINI E DELLE DONNE IN GRAVIDANZA.

L’art. 255 D.Lgs. 152/2006 dispone che chiunque abbandona o deposita rifiuti in modo incontrollato è punito con una sanzione da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.

L’art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 dispone che chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

L’art. 261-bis D.Lgs. 152/2006 dispone che chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

Torna su