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Attività produttive

MODIFICA NORMATIVA ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE

Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. n. 224/2012 che ha apportato alcune modifiche all'art. 1 della L. n.122/92 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Vengono soppresse le figure professionali del meccanico/motorista e dell'elettrauto e nasce una nuova figura il meccatronico. 

In questa categoria confluiscono le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto. In pratica, i quattro registri di attività (meccanica, elettrauto, carrozzeria e gommista) previsti dalla legge 122/92 in cui confluivano gli autoriparatori diventano tre: meccatronica, carrozzeria e gommista. L'articolo 2 della L. n. 224/2012 stabilisce che le Regioni e Province Autonome, entro sei mesi, dovranno adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. L'articolo 3 reca le seguenti norme transitorie: 1) le imprese che, alla data di entrata in vigore delle modifiche di che trattasi (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi della L.n.122/1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; 2) le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica/motoristica o elettrauto possono proseguire le medesime attività per 5 anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'art. 7, della legge n. 122/1992. 3) nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, che alla data del 5 gennaio 2013, abbia già compiuto cinquantacinque anni potrà continuare a svolgere l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. La previsione di legge, quindi, non permette l'iscrizione per la sola attività di meccanica/motorista o di elettrauto. Tutti coloro che intendono iniziare l'attività di meccatronica devono quindi poter dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti per le ex categorie di meccanico-motoristica ed elettrauto, salvo quanto evidenziato dal Ministero competente con circolare n. 5538/2013.

L’Assessore alle Attività Produttive

Dott. Massimialino D’Angela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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