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Attività produttive

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

L'ANCI – Dipartimento attività produttive, al fine di chiarire alcuni aspetti della norma, ha pubblicato una nota contenente gli indirizzi in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

In particolare, è fatto riferimento all'art. 30-bis, che ha, tra l'altro, aggiunto il comma 8-bis all’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

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