Elezioni

Referendum

Gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi, come noto, vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - e cioè entro il prossimo 25 MARZO 2017.

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si ribadisce che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d’opzione -allegato alla presente- che gli elettori residenti all'estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l'opzione per l'esercizio del voto in Italia

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