Il fenomeno dell’abbandono delle autovetture su suolo pubblico con assicurazione scaduta si sta diffondendo in tutta la Penisola.
Sempre più persone , travolte dagli effetti della crisi economica e dei costi annuali necessari per il mantenimento di un veicolo, , pur di non pagare la rata dell’assicurazione preferiscono lasciare l’automobile in sosta su strada, in attesa di poterla riutilizzare dopo aver regolarizzato la propria posizione.
Ebbene, questo non si può fare.
Le norme in vigore non ammettono dubbi: l’articolo 1 della Legge 24-12-1969 n. 990 indica genericamente che “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”, ma soprattutto l’articolo 2 determina in maniera chiara ed inequivocabile che “sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione”.
Quindi non è possibile ricorrere all’escamotage di rinunciare all’uso dell’auto per non pagare l’assicurazione, se questa rimane parcheggiata su strada (la “ratio” della legge è del resto comprensibilissima: se qualcuno ci va a sbattere contro, chi paga i danni?) e per chi contravviene è prevista una pesante sanzione pecuniaria di 841 euro e il sequestro del veicolo fino al pagamento del verbale e alla stipula di una polizza assicurativa della durata di almeno sei mesi.
L’unica possibilità concessa dalla legge resta quindi quella di parcheggiare la propria auto priva di assicurazione all’interno di una corte, un garage, un box o un qualsiasi altro spazio privato non aperto alla circolazione. Una sentenza della Cassazione Civile risalente al 2008 ha però stabilito che “possono ritenersi esclusi dall’obbligo della copertura assicurativa i veicoli che si presentino in uno stato tale da potere essere considerati rifiuto, per la evidente ed oggettiva inidoneità alla circolazione, come quando siano privi di componenti essenziali quali la targa, il volante o il sedile per la guida”.
L’articolo 193 del Codice della Strada (CdS) stabilisce infatti che :
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”
“L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio”
In definitiva, si devono rispettare le norme riguardanti la copertura assicurativa anche quando il veicolo è in sosta in un luogo pubblico.
Diversamente, come evidenziato da una sentenza della Cassazione del 2008, per i mezzi privi di targa, volante o sedile per la guida non è obbligatoria l’Rc Auto ma per essi scatta l’obbligo della rottamazione. Per un veicolo nelle condizioni precedentemente elencate, se abbandonato in luogo pubblico, possono essere contestati reati maggiori come l’abbandono di rifiuti speciali e pericolosi, il commercio illegale di ricambi e l’occupazione illegale di suolo pubblico.