Con l’entrata in vigore il 28 agosto scorso della legge Madia 7 agosto 2015, n. 124, è stato modificato il comma 3 dell’art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.
Il nuovo comma 3 ora recita “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata”. Ciò significa che il comune, nel momento in cui riceve una SCIA e verifica il difetto di requisiti morali, professionali, elaborati scritto-grafiche o di altra documentazione richiesta nel fac-simile pubblicato sul sito dell’ente (come prescrive il d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza), provvede entro 60 giorni (30 per la Scia edilizia) dalla ricezione con un atto motivato e immediatamente interdittivo e sospensivo dell’attività eventualmente avviata, fatto salvo - ma qualora sia possibile - l’intervento conformativo del soggetto per riprendere l’esercizio dell’attività. Il comune, quindi, se ravvisa la carenza documentale della SCIA, dispone da subito la sospensione motivata dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi già prodotti. Qualora sia possibile, il comune invita anche il privato ad integrare la documentazione carente entro un termine non inferiore a 30 giorni, decorsi i quali l’attività si intenderà vietata, fermo restando che sarà opportuno un ulteriore e conclusivo provvedimento del comune che dia atto della scadenza infruttuosa del termine assegnato e ribadisca il divieto (definitivo) di svolgimento dell’attività.