Tipologie di procedimento

Servizi Sociali

(Art. dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151)

COSA E’ L’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 51) ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso.
E` un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l`adozione o l`affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali), ad eccezione di casi particolari in cui la richiesta può essere presentata da persona diversa dalla madre.
L’assegno è concesso per ogni figlio/a nato, per ogni minore in adozione o in affidamento preadottivo .Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie munite di carta di soggiorno residenti nel Comune.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI
La richiedente deve avere i seguenti requisiti:
 valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale al valore determinato e comunicato annualmente dall’INPS;
 essere residente nel Comune di Leverano;
 non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore all’importo previsto dal contributo richiesto;
 essere cittadina italiana o dell’Unione Europea;
 essere cittadina extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno appartenente ad una delle seguenti categorie (Deliberazione della Giunta Comunale N. 101 del 30/05/2019):
 cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
 cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
 cittadino titolare della protezione sussidiaria;
 cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti;
 cittadino familiare del cittadino dell’Unione;
 cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia;
 cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
 cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si può allegare alla domanda la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno (la domanda rimane in sospeso sino a che non viene esibito il permesso di soggiorno).

PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda deve essere presentata all`Ufficio Protocollo del Comune di Leverano entro 6 mesi dalla nascita, adozione, affidamento del minore, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l`ufficio Servizi Sociale o scaricabile dal sito.

INFORMAZIONI / CONTATTI
Tel. 0832 923432
Fax 0832 923419
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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