(Art. dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151)
COSA E’ L’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 51) ed è riconosciuto alle mamme che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso.
E` un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l`adozione o l`affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 in caso di adozioni o affidamenti internazionali), ad eccezione di casi particolari in cui la richiesta può essere presentata da persona diversa dalla madre.
L’assegno è concesso per ogni figlio/a nato, per ogni minore in adozione o in affidamento preadottivo .Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie munite di carta di soggiorno residenti nel Comune.
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI MATERNITA’ DEI COMUNI
La richiedente deve avere i seguenti requisiti:
valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale al valore determinato e comunicato annualmente dall’INPS;
essere residente nel Comune di Leverano;
non aver beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore all’importo previsto dal contributo richiesto;
essere cittadina italiana o dell’Unione Europea;
essere cittadina extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno appartenente ad una delle seguenti categorie (Deliberazione della Giunta Comunale N. 101 del 30/05/2019):
cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
cittadino titolare della protezione sussidiaria;
cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti;
cittadino familiare del cittadino dell’Unione;
cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia;
cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si può allegare alla domanda la ricevuta comprovante la richiesta del titolo di soggiorno (la domanda rimane in sospeso sino a che non viene esibito il permesso di soggiorno).
PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda deve essere presentata all`Ufficio Protocollo del Comune di Leverano entro 6 mesi dalla nascita, adozione, affidamento del minore, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l`ufficio Servizi Sociale o scaricabile dal sito.
INFORMAZIONI / CONTATTI
Tel. 0832 923432
Fax 0832 923419
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